Multe errate, quali sono i vizi di forma più comuni?
Il principale vizio di forma, quello per cui si registra il maggior numero di contestazioni, riguarda la notifica del verbale in ritardo. L’art. 201 del Codice della Strada prevede infatti che, nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento. Se la notifica avviene all’estero, allora il termine si estende a 360 giorni.
Inoltre un verbale può essere contestato in presenza di vizi di forma che riguardano il suo contenuto oltre che la notifica. Dunque prima di pagare una multa è opportuno leggere attentamente prima di procedere con il pagamento, dal momento che potrebbe non essere dovuto alcunché. I vizi di forma più comuni sono:
- erronea indicazione delle generalità del conducente;
- omissione o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
- errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
- mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;
- mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
- errore sulla norma violata o sulla sanziona da pagare;
- mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;
- incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.
La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono automaticamente nulla la notifica. Davanti al Giudice di Pace la multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano compromessi i diritti del soggetto multato.
Quando un vizio di forma può rendere nullo un verbale
Il più “semplice” errore che può far decadere la contravvenzione si ha quando si generano delle incongruenze tra la via riportata sul verbale e l’avvenuta violazione.
Ovvero quando, per esempio, per la strada menzionata nel verbale non è contemplata la violazione notificata. Altro esempio: un eccesso di velocità contestato in un tratto di strada in cui non sono previsti dei limiti specifici.
L’assenza del numero civico sul verbale può renderlo nullo solo nel caso in cui la violazione, notificata, venga commessa su un tratto di strada così lungo da non poter permettere di identificare il luogo in cui sia avvenuta effettivamente, come una multa per il passaggio con il rosso su una strada che unisce due comuni e regolamentata da più semafori.
Gli errori riguardanti la tipologia di veicolo o la targa quando non permettono l’identificazione certa del veicolo e quindi del legittimo proprietario. Oppure errori riguardati la data dell’accertamento della violazione, visto che riportando una data erronea non si permette al soggetto l’applicazione del diritto di difesa.
Quando un vizio di forma non rende nullo un verbale
In questa categoria possono essere inclusi tutti gli errori o mancanza di informazioni che, anche se importanti, non invalidano la contravvenzione perché compensati da altri dati/informazioni riportate sul verbale.
La data di nascita errata del trasgressore non comporta la nullità del verbale se sono presenti altre informazioni (nome e cognome, codice fiscale, etc.) che ne permettono la corretta identificazione. Nemmeno l’assenza di dati riguardati il colore e/o il modello dell’auto possono invalidare la multa.
L’assenza del numero civico non invalida il verbale se, chi contesta, non presenti al giudice le prove che in quel tratto di strada non è punibile l’infrazione notificata. Infine, il verbale non è nullo quando l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio.
Come fare ricorso e quanto costa
Una volta individuato un vizio di forma, esistono tre strade per fare ricorso:
- Autotutela. È la prima opzione, si esercita direttamente presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento verrà stabilito direttamente dallo stesso. Non vi sono termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare attenzione a quelli per il ricorso a prefetto e giudice di pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela.
- Prefetto. In questo caso si tratta di errori di forma che non richiedono una valutazione che entri nel merito del caso. Si ha tempo 60 giorni dalla notifica del verbale e si può avanzare il ricorso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentandolo direttamente all’ente che ha elevato la contravvenzione. Il Prefetto deve rispondere alla richiesta entro 120 giorni.
- Giudice di pace. Qui si entra nel merito del caso. Al giudice di pace ci si può rivolgere direttamente oppure a seguito di un’ordinanza avversa del prefetto, entro 30 giorni dall’ordinanza stessa o dalla notifica del verbale, ottenendo una sorta di secondo grado di giudizio. In questo caso il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice stesso o nuovamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
In ogni caso, l’automobilista deve produrre la documentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’errore di forma e non deve pagare la multa se intende fare ricorso.
L’autotutela e il ricorso al prefetto sono gratuiti, per il ricorso al giudice di pace invece occorre fare invece delle valutazioni di opportunità.
Considera che il costo da sostenere sarà pari a 43 euro per il contributo unificato e che, per le multe di importo superiore ai 1.033 euro (fino a 1.100), al contributo unificato bisognerà aggiungere una marca da bollo da 27 euro (il contributo sale col crescere dell’importo della sanzione amministrativa contestata).
È chiaro dunque che si valuterà questa opportunità soprattutto in caso di multe dall’importo elevato.
Cosa fare se il verbale non è nullo
Se l’errore non rientra tra quelli che potrebbero giustificare la nullità del verbale, occorre pagare la multa. Ricordando che il pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione o di contestazione del verbale.
Inoltre se paghi entro i primi 5 giorni, l’importo da versare sarà scontato del 30% rispetto a quanto indicato sulla multa.
Se non paghi trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, la tua multa seguirà il percorso dei debiti con Fisco ed Enti Pubblici fino ad arrivare all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o dall’ente di riscossione locale (ad esempio Soris per il Comune di Torino).
Domande frequenti sulle multe errate
Ecco una serie di quesiti circa la possibilità o meno di fare ricorso per multa errata.
Hanno sbagliato ad indicare il colore del veicolo, posso fare ricorso?
Il colore delle vettura errato non può essere inteso come un vizio di forma, anche perché spesso le case automobilistiche usano dei colori “proprietari” che non tutti possono conoscere.
Non hanno indicato l’importo della contravvenzione, posso fare ricorso?
Questo è chiaramente un vizio di forma che rende nullo il verbale.
Hanno sbagliato ad indicare la data di rilascio della patente, si tratta di un vizio di forma?
Potrebbe non essere un vizio di forma, in quanto altri parametri permettono l’identificazione univoca del soggetto multato. Nome, cognome, numero di patente, luogo di rilascio permettono di identificare univocamente l’automobilista.
Mi hanno ritirato la patente per stato di ebrezza, ma nel verbale hanno sbagliato ad indicare la data del fermo. Posso fare ricorso?
Si tratta di un vizio di forma, è opportuno fare ricorso.
Ho ricevuto un verbale incompleto, mancante di molteplici informazioni tra cui le modalità di pagamento. Posso fare ricorso?
In questo caso è possibile appellarsi al vizio di forma.
Non sono mai stato nella zona indicata sulla multa che mi è stata recapitata, come mi devo comportare?
Puoi fare ricorso soltanto sei in grado di dimostrare che l’auto oggetto del verbale non è quella a te intestata.
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