La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto il saldo e stralcio, un’opportunità per chiudere i debiti con lo Stato dal 2000 al 2017 di chi versa in gravi difficoltà economiche.
Pace fiscale: saldo e stralcio
La pace fiscale, introdotta con la Legge di Bilancio 2019, prevede una serie di azioni volte a chiudere le posizioni debitorie dei contribuenti nei confronti dell’Erario e di altri enti dello Stato.
Approfondiremo qui il provvedimento relativo al saldo e stralcio, di cui elenchiamo le principali caratteristiche:
- riguarda alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- comporta una riduzione delle somme dovute;
- riguarda le sole persone fisiche (sono dunque esclusi i soggetti IRES, le società per intenderci);
- i richiedenti devono trovarsi in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
I debiti su cui è possibile operare il saldo a stralcio sono i “carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS”.
ISEE: saldo e stralcio
Come detto, la difficoltà economica deve essere grave e comprovata. Il dato a cui farà riferimento l’Agenzia Riscossione è l’ISEE. In base all’indicatore della situazione economica, verrà concesso o meno il beneficio e si valuterà in quale misura.
Diverse, infatti, le opportunità di chiusura a seconda dell’indicatore:
- 16% delle somme dovute (considerando capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute (considerando capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) con ISEE tra 8.500,01 e 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute (considerando capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo) con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.
Occorre sottolineare che l’importo è privo di sanzioni e interessi di mora, mentre alla cifra dovuta andranno comunque sommati gli importi dovuti a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che:
Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
Come fare domanda di saldo e stralcio
Il primo passo per accedere all’agevolazione è fare l’ISEE, senza il quale non è possibile provare la difficoltà economica. Ricordiamo che il modello ISEE scade a gennaio di ogni anno e va ricalcolato.
Entro il 30 aprile 2019, occorre presentare la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio:
- online alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite PEC (quindi dalla tua PEC alla PEC dell’Agenzia);
- presso gli Sportelli di Agenzia Riscossione, ex Equitalia, presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST compilato e firmato.
L’Agenzia Riscossione farà poi i controlli incrociati con l’INPS per verificare che il valore ISEE indicato nella domanda sia veritiero e corretto e dunque si abbia diritto all’agevolazione.
Saldo e stralcio 2019: come funziona Click To Tweet
Saldo e stralcio: le scadenze
La prima scadenza, come detto, è quella del 30 aprile 2019 (data entro cui presentare la domanda di adesione). C’è poi una serie di scadenze legate a questo provvedimento. Vediamole nel dettaglio:
- 31 ottobre 2019, entro questa data l’Agenzia Riscossione invierà ai contribuenti che hanno fatto domanda la comunicazione di accoglimento o mancato accoglimento della stessa;
- in caso di accoglimento, la comunicazione conterrà l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione delle date di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento;
- 30 novembre 2019, scadenza per il versamento in un’unica soluzione o della prima rata pari al 35% dell’importo dovuto, a seconda della scelta operata dal contribuente;
- 31 marzo 2020, versamento della seconda rata pari al 20% del dovuto;
- 31 luglio 2020, versamento della terza rata pari al 15% del dovuto;
- 31 marzo 2021, versamento della quarta rata pari al 15% del dovuto;
- 31 luglio 2021, versamento della quinta e ultima rata pari al 15% del dovuto.
In caso di pagamento a rate viene applicato un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.
L’Agenzia ricorda che:
La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell’art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell’art. 3 della “rottamazione-ter”).
Nel caso di comunicazione di mancato accoglimento, l’Agenzia comunicherà al contribuente l’inclusione automatica nei benefici della rottamazione ter, di cui parliamo nel prossimo paragrafo, con relativi importi da pagare e scadenze dei versamenti.
Rottamazione ter
La rottamazione ter introduce la possibilità di definizione agevolata delle cartelle esattoriali emesse tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 per chi:
- ha un ISEE superiore ai 20.000 euro;
- ha debiti che non rientrano tra quelli coinvolti dal saldo a stralcio ed elencati nei paragrafi precedenti;
- chi nella stessa cartella presenta sia debiti che rientrano nel saldo a stralcio si debiti che non rientrano nel provvedimento e per i quali è possibile fare due domande separate (di saldo e stralcio e rottamazione ter).
L’Agenzia Riscossione informa che:
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
In sostanza si pagherà il 100% dell’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi.
Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla pagina dedicata alla rottamazione ter sul sito dell’Agenzia Riscossione
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